(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del
                           22 maggio 2008)
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
   Visto  l'art.  121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
   Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
   Viste  le  leggi 16 luglio 1997, n. 228, 19 ottobre 2004, n. 257 e
26 febbraio 2007, n. 17;
   Visto l'art. 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;
   Visti  i  regolamenti  regionali 22 maggio 2001, n. 6/R, 11 giugno
2001, n. 8/R, 12 marzo 2007, n. 3/R e 5 novembre 2007, n. 11/R;
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta regionale n. 6/8777 del 19
maggio 2008.
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

   1.  Il  presente  regolamento  integra i precedenti regolamenti 22
maggio  2001, n. 6/R, 11 giugno 2001, n. 8/R, 12 marzo 2007, n. 3/R e
5 novembre 2007, n. 11/R, dettando ulteriori disposizioni ai comitati
tecnici   regionali   costituiti   presso   gli   enti   gestori  per
l'istruttoria   e   l'assunzione   delle   decisioni   relative  alle
agevolazioni  previste  dalla  legge  16  luglio 1997, n. 228 e dalla
legge  19 ottobre 2004, n. 257 in materia di rilocalizzazione e danni
alluvionali.