(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 22 maggio 2008) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Viste le leggi 16 luglio 1997, n. 228, 19 ottobre 2004, n. 257 e 26 febbraio 2007, n. 17; Visto l'art. 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44; Visti i regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R, 11 giugno 2001, n. 8/R, 12 marzo 2007, n. 3/R e 5 novembre 2007, n. 11/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 6/8777 del 19 maggio 2008. Emana il seguente regolamento: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento integra i precedenti regolamenti 22 maggio 2001, n. 6/R, 11 giugno 2001, n. 8/R, 12 marzo 2007, n. 3/R e 5 novembre 2007, n. 11/R, dettando ulteriori disposizioni ai comitati tecnici regionali costituiti presso gli enti gestori per l'istruttoria e l'assunzione delle decisioni relative alle agevolazioni previste dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257 in materia di rilocalizzazione e danni alluvionali.